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D.Lvo 01/08/2003 n. 259a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato; b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono: - proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza, - tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato; c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto: - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure - di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purchè il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato. Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice. a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG) Allegato n. 3 (articolo 46) Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento a elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa; b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale; c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico. A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale 1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi: a) accesso alle reti locali; b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale. 2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (1), disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale. 4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso. B. Servizio di co-ubicazione 1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (1) . 2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale) . 3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate. 4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti. 5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti. 6. Norme di sicurezza. 7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato. 8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza. C. Sistemi d'informazione Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione. D. Condizioni di offerta 1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio. 2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi. 3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati. NOTA (1) È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza. Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: a) Fatturazione dettagliata Fatte salve le disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 676 del Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonchè le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi: i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito) Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri. o L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica. e) Mancato pagamento delle fatture L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112") . Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze) La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri. Allegato n. 5 (articolo 71) Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti. 2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico. Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.) 2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali destinate a categorie di utenti specifiche. 2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo rimborso. 2.4. Servizi di manutenzione offerti. 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto. 3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime. 4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4. Allegato n. 6 (articoli 61 e 72) Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio ==================================================================== PARAMETRO (Nota 1) |DEFINIZIONE |METODO DI MISURA ==================================================================== Tempo di fornitura | dell'allacciamento iniziale |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- Tasso di malfunzionamento per | linea di accesso |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- Tempo di riparazione dei | malfunzionamenti |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- Percentuale di chiamate a vuoto | (nota 2) |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- Tempo di instaurazione della | chiamata (nota 2) |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- | tramite operatore |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- 1 Tempi di risposta dei servizi di | | consultazione elenchi |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- 1 Percentuale di telefoni pubblici | | a pagamento (a monete e schede) | | in servizio |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- 1 Fatture contestate |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769- 1 Nota 1 I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat. Nota 2 L'Autorità può decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se è dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti. La versione del documento ETSI EG 201 769-1 è la 1.1.1 (aprile 2000) . Allegato n. 7 (articolo 74) Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice. 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
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